31-07-2021
INFORTUNIO IN ITINERE
L’infortunio sul lavoro è un danno alla integrità psico fisica di un lavoratore verificatosi a causa di un evento traumatico in occasione di lavoro. Dal 23 febbraio 2000 con l’introduzione del D.Lgs. 38 Art. 12 fra gli infortuni sul lavoro è stato inserito anche il cosiddetto infortunio in itinere.
Sotto tale fattispecie ricadono gli infortuni che il lavoratore può subire nel tragitto casa – lavoro, in particolare per spostamenti:
- Dalla abitazione al lavoro e dal lavoro alla abitazione
- Lungo luoghi di lavoro diversi
- Dal luogo di lavoro al luogo di consumazione del pasto
Il percorso è definito come “normale” e con ciò si intende che deve esser il più breve e diretto: eventuali deviazioni, se non motivate da necessità, faranno sì che l’infortunio in itinere non venga riconosciuto. Fra le necessità che possono essere ammesse per effettuare deviazioni ci sono: ordine del datore di lavoro, cause forza maggiore, (chiusura strada, traffico eccessivo) obblighi familiari (portare i figli a scuola), obblighi penalmente rilevanti (prestare soccorso a qualcuno).
Dopo l’infortunio il lavoratore deve ricevere le cure necessarie recandosi al Pronto Soccorso, dal proprio medico di base o dal medico aziendale se presente sul logo di lavoro e deve avvisare o far avvisare il proprio datore di lavoro. Ricevute le cure, il medico o il Pronto Soccorso, appresa la modalità dell’infortunio, rilasciano certificato che attesta diagnosi e giorni di inabilità temporanea al lavoro. Tale certificato viene inviato all’Inail dal medico o dal Pronto Soccorso che lo ha rilasciato e deve essere fatto avere al datore di lavoro dal lavoratore.
Il lavoratore riceverà a casa dopo l’apertura dell’infortunio un questionario molto dettagliato (AS1/2) che andrà compilato in ogni sua parte con il quale l’Inail richiede le modalità dell’infortunio, per poter avere conferma che si tratti di infortunio in itinere ed erogare di conseguenza le proprie prestazioni al lavoratore che ne ha diritto.
Se l’infortunio avviene per responsabilità di terzi (ed esempio se si viene tamponati o investiti sulle strisce) oltre alle prestazioni erogate da Inail si ha diritto anche a richiedere un risarcimento al responsabile civile (o al suo assicuratore); tuttavia dal risarcimento andrà decurtata la somma eventualmente erogata da Inail (danno differenziale) esattamente come avviene per gli infortuni sul lavoro.
COSA PAGA INAIL:
L’Inail copre l’indennità giornaliera per inabilità assoluta al lavoro che comprende eventuali spese sanitarie (con delle limitazioni) e soprattutto contribuisce alla paga del lavoratore a partire dal 4° giorno dall’infortunio per il 60% della retribuzione media giornaliera del lavoratore fino al 90° giorno in cui permane l’infortunio; dopo il 91° giorno sino alla guarigione del lavoratore per il 75% della retribuzione media giornaliera del lavoratore.
A chiusura dell’infortunio, se il danno subito è di entità superiore al 6% e fino al 100%, l’INAIL erogherà delle prestazioni - un indennizzo fino a 15%; una rendita dai 16% a salire - secondo quanto indicato dalla “Tabella delle menomazioni”.