29-01-2021

INVESTIMENTO DEL PEDONE

Investimento pedone

Il pedone investito purtroppo non “ha sempre ragione” come a volte si sostiene, partendo da una interpretazione dell’art. 2054 cc. comma 1° che prevede che:

Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.

Questo significa che si parte da una “presunzione” di colpa dell’automobilista, il quale però può provare a scagionarsi dimostrando che l’investimento era inevitabile.

Anche il pedone deve infatti attenersi a determinati comportamenti previsti dal 190 CdS:

- Deve circolare sui marciapiedi e qualora manchino deve circolare sul margine della carreggiata opposta al senso di marcia dei veicoli.

- Per attraversare la carreggiata deve servirsi degli appositi attraversamenti pedonali; qualora questi non esistano o distino più di 100 metri, possono attraversare in senso perpendicolare con attenzione ed evitando situazioni di pericolo. E’ vietato attraversare in diagonale.

- I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata senza attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai veicoli.

I conducenti dei veicoli nei confronti dei pedoni hanno gli obblighi previsti dall’art. 191 CdS:

- Devono fermarsi quando i pedoni attraversano sulle strisce pedonali e dare la precedenza rallentando

- Se il pedone ha iniziato l’attraversamento impegnando la carreggiata devono consentirgli di terminare l’attraversamento

- In generale devono prestare attenzione qualora circolino in centri abitati e prevedere i comportamenti dei pedoni

Se il pedone sta attraversando sulle strisce l’automobilista ha sempre torto.

In caso invece il pedone attraveri lontano dalle strisce bisogna accertare una eventuale condotta imprudente del pedone: partendo quindi da una colpa al 100% dell’automobilista, questa colpa potrebbe essere ridotta se emergono circostanze che dimostrino la colpa del pedone.

In generale quindi se il pedone ha tenuto un comportamento negligente o imprudente, magari attraversando in un punto pericoloso, o decidendo improvvisamente di iniziare l’attraversamento, si può configurare un concorso di colpa a suo carico.

Studio Risarcimenti e Consulenze negli anni ha gestito con successo numerosi casi di pedoni investiti, sulle strisce e non, ottenendo il risarcimento anche per i famigliari di pedoni deceduti, eccone alcuni:

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